Eâ stato pubblicato ieriin Gazzetta Ufficiale il decreto anti scarcerazioni dei boss mafiosi, approvato dal Consiglio dei Ministri sabato sera. (21G00040) (GU Serie Generale n.62 del 13-03-2021) note: Entrata in ⦠d) al comma 12-bis e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fermo quanto previsto dal comma 12, le disposizioni di cui al presente comma non si applicano, salvo che le parti vi acconsentano, alle udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio e a quelle nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti.»; La comunicazione di cui al periodo che precede si intende eseguita al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalita’ stabilite dal provvedimento direttoriale di cui al periodo che precede. Salvo che ricorrano esigenze di motivata eccezionale urgenza, decorsi detti termini, il magistrato o il tribunale di sorveglianza procedono comunque anche in assenza dei pareri.». 7. Articolo 1: Principio di legalità Nessuno puo` essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione. /Length 924 /Xi0 2 0 R b) per impostazione predefinita, in conformita’ all’articolo 25 del Regolamento (UE) 2016/679, i dati personali raccolti dall’applicazione di cui al comma 1 siano esclusivamente quelli necessari ad avvisare gli utenti dell’applicazione di rientrare tra i contatti stretti di altri utenti accertati positivi al COVID-19, individuati secondo criteri stabiliti dal Ministero della salute e specificati nell’ambito delle misure di cui al presente comma, nonche’ ad agevolare l’eventuale adozione di misure di assistenza sanitaria in favore degli stessi soggetti; 1 – Proroga del termine di entrata in vigore della disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni LEGGE 30 dicembre 2018 , n. 145 . Dall’attuazione degli articoli del presente decreto, ad eccezione di quanto previsto all’articolo 6, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Si pubblica il martedì, il giovedì e il sabato Roma - Sabato, 18 luglio 2020 ... 30 giugno 2003 n. 196 (come modificato dal D.Lgs. Legge di stabilità regionale. b) al comma 6, primo periodo, le parole «16 aprile» sono sostituite dalle seguenti: «12 maggio»; >> Decreto Legislativo 30 giugno 2003 Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003 - ⦠a) ai commi 2, 3, lettera f), 4, 5, 6, 7 e 8-bis le parole: «30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2020». /Type /XObject 27/2021: pubblicata la relazione del Massimario, Causa di non punibilità di cui allâart. VISTO l'art. 1-30 Guido Stampanoni Bassi I programmi informatici di titolarita’ pubblica sviluppati per la realizzazione della piattaforma e l’utilizzo dell’applicazione di cui al medesimo comma 1 sono resi disponibili e rilasciati sotto licenza aperta ai sensi dell’articolo 69 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. All’articolo 84, commi 3, 4, lettera e), 5, 9, e 10 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole «30 giugno 2020» sono sostituite con «31 luglio 2020». 1. Così lontano, così vicino: garanzie difensive ai tempi del coronavirus, Coronavirus e carcere: le osservazioni e le proposte della Associazione Italiana dei Professori di Diritto Penale. 12-quater.2 – Sino al 31 luglio 2020, con uno o piu’ decreti del Ministro della giustizia non aventi natura regolamentare, presso ciascun ufficio del pubblico ministero che ne faccia richiesta a norma del terzo periodo, gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria sono autorizzati a comunicare agli uffici del pubblico ministero atti e documenti in modalita’ telematica, secondo le disposizioni stabilite con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, anche in deroga alle previsioni del decreto emanato ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24. g) al comma 12-quinquies e’ aggiunto infine il seguente periodo: «Nei procedimenti penali, le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle deliberazioni conseguenti alle udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio, svolte senza il ricorso a collegamento da remoto»; La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA P ROMULGA la seguente legge: PARTE I SEZIONE I: MISURE QUANTITATIVE PER 4. e) i dati relativi ai contatti stretti siano conservati, anche nei dispositivi mobili degli utenti, per il periodo strettamente necessario al trattamento, la cui durata e’ stabilita dal Ministero della salute e specificata nell’ambito delle misure di cui al presente comma; i dati sono cancellati in modo automatico alla scadenza del termine; Le disposizioni del presente articolo si applicano ai procedimenti penali iscritti successivamente al 31 agosto 2020, ad eccezione delle disposizioni di cui al comma 6 che sono di immediata applicazione.». I decreti di cui al primo periodo sono adottati su richiesta degli uffici del pubblico ministero, previo accertamento da parte del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia della funzionalita’ dei servizi di comunicazione dei documenti informatici. Lorenzo Roccatagliata – Avv. i) ovunque ricorrano nell’articolo, le parole «30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2020». Il comma 1 dell’articolo 13 dell’allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante le norme di attuazione al codice del processo amministrativo, e’ sostituito dal seguente: «1. A decorrere dal quinto giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del primo decreto adottato dal Presidente del Consiglio di Stato di cui al comma 1 dell’articolo 13 dell’allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, come modificato dal comma 2 del presente articolo, e’ abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 gennaio 2016, n. 40. âÈ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale (sul supplemento ordinario n. 26/L n. 151 del 29 giugno 2019) la legge 28 giugno 2019, n. 58 (la cosiddetta âlegge Crescitaâ) recante âConversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisiâ. 2. Entrata in vigore 1. 6. Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efÞ cienza e Il deposito degli atti si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalita’ stabilite dal provvedimento direttoriale di cui al primo periodo. 2 – Disposizioni urgenti in materia di detenzione domiciliare e permessi Lorenzo Nicolò Meazza Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 305 del 31 dicembre 2019. x��XMk9��_�s ��RK`�G ��l��l��ؿ���S�����3��5�VwUi~�~*տ�?���ϵ�}/��өnT�9��J�,O�?_�o�{���������ww�^_����5���|��ts��.B���cXy]�ѫŲVg���q�.����[_9�Q.��*]_��>��7�)b^�3?�?zH/P��x���� U��|��0�@N�� ����u��a�����Bk�I\)�#�C���P3ϟenz4�Y�SRG�,��z�ӫ�aB\-���Eh��
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��;B� 1as͍��{je����w����Fnl�t��\� +9h��5�[,���Ŀ�I�`. b) all’articolo 47-ter, dopo il comma 1-quater, e’ aggiunto il seguente: «1-quinquies. post. L’abrogazione che scontenta tutti: la L. 283/62 e gli operatori di settore. 1, comma 1 Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma Ordinario n. 46) Lâarticolo 1 commi 1051 a 1067 definisce il quadro delle agevolazioni per lâattuazione de Programma NEXT GENERATION EU dando continuità alla Transizione 4.0 che viene rafforzata. 2. 7. Per qualsiasi informazione: redazione@giurisprudenzapenale.com. stream abb. Il mancato utilizzo dell’applicazione di cui al comma 1 non comporta alcuna conseguenza pregiudizievole ed e’ assicurato il rispetto del principio di parita’ di trattamento. Al solo fine di allertare le persone che siano entrate in contatto stretto con soggetti risultati positivi e tutelarne la salute attraverso le previste misure di prevenzione nell’ambito delle misure di sanita’ pubblica legate all’emergenza COVID-19, e’ istituita una piattaforma unica nazionale per la gestione del sistema di allerta dei soggetti che, a tal fine, hanno installato, su base volontaria, un’apposita applicazione sui dispositivi di telefonia mobile. %���� Giurisprudenza Penale è una rivista giuridica registrata presso il Tribunale di Milano (autorizzazione n. 58 del 18 febbraio 2016) con codice ISSN 2499-846X. Art. I decreti di cui al primo periodo sono adottati su richiesta degli uffici del pubblico ministero, previo accertamento da parte del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia della funzionalita’ dei servizi di comunicazione dei documenti informatici. 4. 3. 1. Il decreto si applica a partire dalla data nello stesso indicata, comunque non anteriore al quinto giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.». f) i diritti degli interessati di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679 possano essere esercitati anche con modalita’ semplificate. L’utilizzo dell’applicazione e della piattaforma, nonche’ ogni trattamento di dati personali effettuato ai sensi al presente articolo sono interrotti alla data di cessazione dello stato di emergenza disposto con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, ed entro la medesima data tutti i dati personali trattati devono essere cancellati o resi definitivamente anonimi. Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 9 ottobre 2003 - Supplemento Ordinario n. 159 Art. b) al comma 6, terzo periodo, le parole «dieci» e «nove» sono sostituite, rispettivamente, dalle parole «quindici» e «dodici», ed e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alla individuazione di cui al periodo precedente si provvede secondo criteri, fissati dal presidente della Corte dei conti, sentito il Consiglio di presidenza, che assicurino adeguata proporzione fra magistrati relatori, magistrati in servizio presso gli uffici centrali e magistrati operanti negli uffici territoriali.»; c) dopo il comma 8-bis e’ inserito il seguente: «8-ter. 1 0 obj d) siano garantite su base permanente la riservatezza, l’integrita’, la disponibilita’ e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento nonche’ misure adeguate ad evitare il rischio di reidentificazione degli interessati cui si riferiscono i dati pseudonimizzati oggetto di trattamento; 28-3-2011 Supplemento ordinario n. 81/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 71 LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011 , n. 28 . Il luogo da cui si collegano i magistrati, gli avvocati e il personale addetto e’ considerato udienza a tutti gli effetti di legge. I decreti di cui al primo periodo sono adottati su richiesta degli uffici del pubblico ministero, previo accertamento da parte del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia della funzionalita’ dei servizi di comunicazione dei documenti informatici.»; n. 106, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 aprile 2016, n. 88; Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell andamento dei conti 1) alla lettera a) le parole «cause relative ad alimenti» sono sostituite dalle seguenti: «cause relative alla tutela dei minori, ad alimenti» e le parole «procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione puo’ produrre grave pregiudizio alle parti; procedimenti elettorali di cui agli articoli 22, 23 e 24 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150» sono sostituite dalle seguenti «procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile, procedimenti elettorali di cui agli articoli 22, 23 e 24 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione puo’ produrre grave pregiudizio alle parti»; 2) alla lettera b), le parole «procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all’articolo 304 del codice di procedura penale» sono sostituite dalle seguenti: «procedimenti nei quali nel periodo di sospensione o nei sei mesi successivi scadono i termini di cui all’articolo 304, comma 6, del codice di procedura penale»; b) al comma 6, primo periodo, le parole «16 aprile» sono sostituite dalle seguenti: «12 maggio»; c) al comma 7, lettera f), dopo le parole «deve in ogni caso avvenire» sono aggiunte le seguenti: «con la presenza del giudice nell’ufficio giudiziario e»; d) al comma 12-bis e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fermo quanto previsto dal comma 12, le disposizioni di cui al presente comma non si applicano, salvo che le parti vi acconsentano, alle udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio e a quelle nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti.»; e) al comma 12-ter sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al primo periodo, le parole «salvo che la parte ricorrente faccia richiesta di discussione orale» sono sostituite dalle seguenti: «salvo che una delle parti private o il procuratore generale faccia richiesta di discussione orale»; 2) al quinto periodo, dopo le parole «e’ formulata per iscritto» sono inserite le seguenti: «dal procuratore generale o» e le parole «del ricorrente» sono soppresse; f) dopo il comma 12-quater sono aggiunti i seguenti: «12-quater.1 – Sino al 31 luglio 2020, con uno o piu’ decreti del Ministro della giustizia non aventi natura regolamentare, presso ciascun ufficio del pubblico ministero che ne faccia richiesta a norma del terzo periodo, e’ autorizzato il deposito con modalita’ telematica di memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall’articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale, secondo le disposizioni stabilite con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, anche in deroga alle previsioni del decreto emanato ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24. Attuazione della ettiva dir 2009/28/CE sulla omozione pr dell uso dell energia da fonti rinnovabili, recante modi Þ ca e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/ CE. << Abrogazione della disciplina igienica della produzione e vendita di sostanze alimentari (Legge 283/1962) ad opera del D. Lgs. /Font 3 0 R e) al comma 12-ter sono apportate le seguenti modificazioni: 6. Agli oneri derivanti dall’implementazione della piattaforma di cui al presente articolo, nel limite massimo di 1.500.000 euro per l’anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse assegnate per il medesimo anno al Commissario straordinario di cui all’articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 con delibera del Consiglio dei Ministri a valere sul Fondo emergenze nazionali di cui all’articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. >> Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina del 9 dicembre 1987, fatto a Roma il 31 marzo 2003. Nei confronti dei detenuti per uno dei delitti previsti dall’articolo 51, comma 3-bis e 3-quater del codice di procedura penale o sottoposti al regime previsto dall’articolo 41-bis, il tribunale o il magistrato di sorveglianza, prima di provvedere in ordine al rinvio dell’esecuzione della pena ai sensi degli articoli 146 o 147 del codice penale con applicazione della detenzione domiciliare, ai sensi del comma 1-ter, o alla sua proroga, chiede il parere del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove ha sede il tribunale che ha emesso la sentenza e, nel caso di detenuti sottoposti al regime previsto dall’articolo 41-bis, anche quello del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo in ordine all’attualita’ dei collegamenti con la criminalita’ organizzata ed alla pericolosita’ del soggetto. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni: /Resources 14-1-2011 Supplemento ordinario n. 11/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 10 LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI LEGGE 30 dicembre 2010, n. 240. Art. Ai fini del contenimento della diffusione del Covid-19, il pubblico ministero puo’ avvalersi di collegamenti da remoto, individuati e regolati con decreto del presidente della Corte dei conti da emanarsi ai sensi dell’articolo 20-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nel rispetto delle garanzie di verbalizzazione in contraddittorio, per audire, al fine di acquisire elementi utili alla ricostruzione dei fatti e alla individuazione delle personali responsabilita’, i soggetti informati di cui all’articolo 60 del codice di giustizia contabile, approvato con decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 e il presunto responsabile che ne abbia fatta richiesta ai sensi dell’articolo 67 del codice medesimo. Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica. Si da’ atto a verbale delle modalita’ con cui si accerta l’identita’ dei soggetti partecipanti e la libera volonta’ delle parti, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali. All articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il ⦠I dati raccolti attraverso l’applicazione di cui al comma 1 non possono essere trattati per finalita’ diverse da quella di cui al medesimo comma 1, salva la possibilita’ di utilizzo in forma aggregata o comunque anonima, per soli fini di sanita’ pubblica, profilassi, statistici o di ricerca scientifica, ai sensi degli articoli 5, paragrafo 1, lettera a) e 9, paragrafo 2, lettere i) e j), del Regolamento (UE) 2016/679.