Disposizioni relative all'installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d'incendio. l) per credito formativo universitario, la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l’acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio; Oltre alle attività formative qualificanti, come previsto ai commi 1, 2 e 3, i corsi di studio dovranno prevedere: Le disposizioni del presente Regolamento trovano applicazione per gli studenti immatricolati 6. Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, che ha sostituito il predetto decreto ministeriale n. 509/1999; Visti i decreti ministeriali 16 marzo 2007 e 19 febbraio 2009 relativi alla determinazione delle classi delle lauree universitarie; Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 6, comma 2 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270. 1 1. 2. 2. Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva degli atti normativi nelle adunanze del 24 novembre 2003 e del 22 marzo 2004; Confronto fra il DM509/99 e il Decreto 22 ottobre n. 270 pubblicato il 12/11/04 nella GU n. 266 Nel primo ho sottolineato le parti modificate. decreto ministeriale 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000; il . Per conseguire la laurea magistrale lo studente deve aver acquisito 120 crediti. 22 ottobre 2004, n. 270, con il quale è stato approvato il regolamento sull'autonomia didattica degli Atenei in sostituzione del D.M. I corsi di dottorato di ricerca e il conseguimento del relativo titolo sono disciplinati dall’articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 6, commi 5 e 6. Visto il decreto 25 marzo 1998, n. 142, del Ministero del lavoro; 7. 16 marzo 2007, il Regolamento didattico d’Ateneo può essere modificato nella sezione RAD della Banca dati dell’Offerta formativa, attraverso: a.la trasformazione dei corsi già … A tal fine gli stessi regolamenti didattici definiscono le conoscenze richieste per l’accesso e ne determinano le modalità di verifica, anche a conclusione di attività formative propedeutiche, svolte eventualmente in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore. 4. Le disposizioni del presente Regolamento trovano applicazione per gli studenti immatricolati nell’anno accademico 2019-2020. ricerca ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del Decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270. 3. MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA DECRETO 22 ottobre 2004, n.270 Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. Le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 3 e all’articolo 9 si applicano a decorrere dall’anno 2004-2005. La qualifica di dottore magistrale compete, altresì, a coloro i quali hanno conseguito la laurea secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509. 1. Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l’articolo 17, comma 3; d) per regolamenti didattici dei corsi di studio, i regolamenti di cui all’articolo 11, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341; 9 del decreto ministeriale del 22 ottobre 2004, n. 270, e dei decreti ministeriali 6. Nel caso di disattivazioni, le università assicurano comunque la possibilità per gli studenti già iscritti di concludere gli studi conseguendo il relativo titolo e disciplinano la facoltà per gli studenti di optare per l’iscrizione ad altri corsi di studio attivati. Sono fatte salve le disposizioni previste da specifiche norme di legge o da direttive dell’Unione europea. d) alle procedure per lo svolgimento degli esami e delle altre verifiche di profitto, nonché della prova finale per il conseguimento del titolo di studio; Titoli e corsi di studio. 22 ottobre 2004, n. 270, con il quale è stato approvato il regolamento sull'autonomia didattica degli Atenei in sostituzione del D.M. Ai sensi del presente regolamento si intende: 1 e 2 della legge 19 ottobre 1999, n. 370; VISTO il D.M. Per essere ammessi ad un corso di laurea magistrale occorre essere in possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo. 9. 13. b) per decreto o decreti ministeriali, uno o più decreti emanati ai sensi e secondo le procedure di cui all’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni; 22 ottobre 2004, n. 270, con il quale è stato approvato il regolamento sull'autonomia didattica degli Atenei in sostituzione del D.M. 3 novembre … h) per settori scientifico-disciplinari, i raggruppamenti di discipline di cui al decreto ministeriale 4 ottobre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2000, e successive modifiche; La stessa norma si applica agli studi compiuti per conseguire i diplomi delle scuole dirette a fini speciali istituite presso le università, qualunque ne sia la durata. Decorso inutilmente tale termine la deliberazione è adottata prescindendosi dal parere. Il decreto 22 ottobre 2004, n. 270 interviene a modifica del regolamento recante norme sull'autonomia scolastica degli atenei di cui al decreto 3 novembre 1999, n. 509. 2. Art. L’attivazione dei corsi di studio di cui al comma 2 è subordinata all’inserimento degli stessi nella banca dati dell’offerta formativa del Ministero, sulla base di criteri stabiliti con apposito decreto ministeriale. I decreti ministeriali determinano il numero di crediti che lo studente deve aver acquisito per conseguire il diploma di specializzazione. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 6, comma 3, la durata normale dei corsi di laurea è di tre anni; la durata normale dei corsi di laurea magistrale è di ulteriori due anni dopo la laurea. 3. (da “Gazzetta Ufficiale della … Decreto ministeriale 19 Febbraio 2009 Gazzetta Ufficiale 25 Maggio 2009, n. 119 Determinazione delle classi dei corsi di laurea per le professioni sanitarie, ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA DI CONCERTO CON 4. 2. I titoli conseguiti al termine dei corsi di studio dello stesso livello, appartenenti alla stessa classe, hanno identico valore legale, e sono corredati dal supplemento al diploma di cui all’articolo 11, comma 8. 12 del Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 disciplina, in conformità ai Regolamenti e alle delibere degli organi di Ateneo, l’organizzazione didattica e ammnistrativa del Corso di Studi. 3. h) all’introduzione di un servizio di ateneo per il coordinamento delle attività di orientamento, da svolgere in collaborazione con gli istituti d’istruzione secondaria superiore, nonché in ogni corso di studio, di un servizio di tutorato per gli studenti; (Disposizioni transitorie e finali). Nel secondo ho evidenziato in grassettole modifiche intervenute dopo il parere del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari. (GU n. 266 del 12-11-2004) testo in vigore dal: 27-11-2004 deroga a quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, il possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo. I regolamenti didattici di ateneo determinano, altresì, per ciascun corso di studio la frazione dell’impegno orario complessivo che deve essere riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale. 2. b) il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula; 5. Restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341, in materia di formazione finalizzata e di servizi didattici integrativi. Le università possono riconoscere come crediti formativi universitari, secondo criteri predeterminati, le conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello postsecondario alla cui progettazione e realizzazione l’università abbia concorso. I decreti ministeriali individuano preliminarmente, per ogni classe di corsi di laurea, gli obiettivi formativi qualificanti e le attività formative indispensabili per conseguirli, raggruppandole nelle seguenti tipologie: d) la tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti; I corsi di laurea magistrale possono essere istituiti con il concorso di una o piu' facolta' dello stesso ateneo ovvero, sulla base di specifica convenzione, con il concorso delle facolta' di piu' 1. 1. b) agli obiettivi, ai tempi e ai modi con cui le competenti strutture didattiche provvedono collegialmente alla programmazione, al coordinamento e alla verifica dei risultati delle attività formative; g) all’organizzazione di attività formative propedeutiche alla valutazione della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di laurea, nonché di quelle relative agli obblighi formativi aggiuntivi di cui al comma 1 dell’articolo 6; e) le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza. 12 del Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 disciplina, in conformità ai Regolamenti e alle delibere degli organi di Ateneo, lorganizzazione didattica e amministrativa del Corso di Studi. c) attività formative relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio e, con riferimento alla laurea, alla verifica della conoscenza di almeno una lingua straniera oltre l’italiano; 2. l) alle modalità di individuazione, per ogni attività, della struttura o della singola persona che ne assume la responsabilità; 6. Il regolamento è approvato con le procedure previste nello statuto dell’ateneo. Le università assicurano la periodica revisione dei regolamenti didattici dei corsi di studio, in particolare per quanto riguarda il numero dei crediti assegnati ad ogni insegnamento o altra attività formativa. disciplinano il funzionamento, nonché con il concorso di più atenei, ai sensi dell'articolo 3, comma 10, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n.270. (Conseguimento dei titoli di studio). 3. 3, comma 9, del D.M. Art. f) alla valutazione della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di laurea e ai criteri di accesso ai corsi di laurea magistrale; o) per attività formativa, ogni attività organizzata o prevista dalle università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l’altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all’orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento; 9. Il presente decreto definisce, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, e dell'art. 1. I regolamenti didattici dei corsi di laurea magistrale determinano i requisiti curricolari che devono essere posseduti per l'ammissione a ciascun corso di laurea magistrale, ai sensi dell'art. (da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 266 del 12 novembre 2004), IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA. m) per obiettivi formativi, l’insieme di conoscenze e abilità che caratterizzano il profilo culturale e professionale, al conseguimento delle quali il corso di studio è finalizzato; 5. I decreti di cui al comma 1 determinano, altresì, il numero minimo di CFU necessario per l’istituzione dei corsi di studio adeguatamente differenziati. 80111170587, Copyright 2020 INAPP |  All Rights Reserved, Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, MIUR - Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, MIUR - Decreto Ministeriale 31 gennaio 2018, n. 77, MIUR - Decreto Ministeriale 19 febbraio 2009, n. 119, MIUR - Decreto Ministeriale 31 gennaio 2018, n. 52, MIUR - Decreto Ministeriale - 9 maggio 2018, n. 58. 11 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270. 7. I regolamenti didattici di ateneo, nel rispetto degli statuti, disciplinano altresì gli aspetti di organizzazione dell’attività didattica comuni ai corsi di studio, con particolare riferimento: 4. 3. Sulla base di apposite convenzioni, le università italiane possono rilasciare i titoli di cui al presente articolo, anche congiuntamente con altri atenei italiani o stranieri. 4. Il decreto 22 ottobre 2004, n. 270 interviene a modifica del regolamento recante norme sull'autonomia scolastica degli atenei di cui al decreto 3 novembre 1999, n. 509. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. Il presente decreto definisce, ai sensi dell'articolo 6 comma 3 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270 la classe del corso di laurea magistrale in giurisprudenza di cui all’allegato. 5. Decreto 22 ottobre 2004, n. 270: “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”. Qualora il parere non sia favorevole la deliberazione è assunta dal senato accademico. e) per corsi di studio, i corsi di laurea, di laurea magistrale e di specializzazione, come individuati nell’articolo 3; p) per curriculum, l’insieme delle attività formative universitarie ed extrauniversitarie specificate nel regolamento didattico del corso di studio al fine del conseguimento del relativo titolo. 5. b) attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi a quelli di base e caratterizzanti, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare; 22 ottobre 2004, n. 270 recante “Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca cristiano.violani@Uniroma1.it 3. A seguito dell’adozione dei regolamenti didattici di ateneo di cui al comma 1, le università assicurano la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici previgenti, agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore dei regolamenti stessi e disciplinano, altresì, la facoltà per gli studenti di optare per l’iscrizione a corsi di studio previsti dai nuovi ordinamenti. a) le denominazioni e gli obiettivi formativi dei corsi di studio, indicando le relative classi di appartenenza; VISTO il decreto ministeriale n. 509 del 3 novembre 1999, concernente l’autonomia didattica degli atenei ed, in particolare, l’art. 1. Il Rettore Decreto n. 67905 (789) Anno 2014 VISTO l’art. Visto il . Il regolamento didattico di ateneo può prevedere più corsi di studio appartenenti alla medesima classe. Per essere ammessi ad un corso di specializzazione occorre essere in possesso almeno della laurea, ovvero di altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo. 9 il VISTO il decreto ministeriale n. 509 del 3 novembre 1999, concernente l'autonomia didattica degli atenei ed, in particolare, l'art. Art. n) alle forme di pubblicità dei procedimenti e delle decisioni assunte; Per essere ammesso al Corso di tudio in CoD è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:s Diploma di laurea (come disciplinato dal Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270 o antecedente ordinamento come disciplinato dal Decreto Ministeriale 3 novembre 1999), ovvero 5. Le universita' provvedono al recepimento della modifica di cui al comma 1 nei propri regolamenti didattici universitari, ai sensi dell'art. Le disposizioni del presente Regolamento trovano applicazione per gli studenti immatricolati nell’anno accademico 2019/2020. n) per ordinamento didattico di un corso di studio, l’insieme delle norme che regolano i curricula del corso di studio, come specificato nell’articolo 11; Nel secondo ho evidenziato in grassetto le modifiche intervenute dopo il parere del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari. Ai fini della realizzazione dell’autonomia didattica di cui all’articolo 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, le università, con le procedure previste dalla legge e dagli statuti, disciplinano gli ordinamenti didattici dei propri corsi di studio in conformità con le disposizioni del presente regolamento e di successivi decreti ministeriali. Per l’elaborazione di valutazioni statistiche omogenee sulle carriere degli studenti universitari, il Ministro, con propri decreti, individua i dati essenziali che devono essere presenti nei sistemi informativi sulle carriere degli studenti di tutte le università. VISTO il decreto ministeriale 3 luglio 2007, n. 362, con il quale sono state definite le linee generali di indirizzo della programmazione delle università per il triennio 2007/2009; DECRETA Art. 3 novembre … Art. Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264; Le determinazioni di cui al comma 3, sono assunte dalle università previa consultazione con le organizzazioni rappresentative nel mondo della produzione, dei servizi e delle professioni con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali. 3 novembre 1999, n. 509 e, in particolare, l'art. 1. Gli ordinamenti didattici stessi sono rideterminati sulla base dei settori scientifico-disciplinari, già ricompresi nelle classi dei corsi di studio di cui al comma 1, in vigore alla data di entrata in vigore del presente regolamento. 6. DECRETO RETTORALE N° 6349 IL RETTORE la Legge 2 agosto 1999, n. 264 il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 22 ottobre 2004, n.270 la Circolare Ministeriale del 11 marzo 2019 -la Delibera del Consiglio di Facoltà di Psicologia del 22 novembre 2019 1. Art. 2. a) per Ministro o Ministero, il Ministro o il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca; 3 novembre 1999, n. 509 e, in particolare, l'art. 4. 3. e) alle modalità con cui si perviene alla valutazione del profitto individuale dello studente, che deve comunque essere espressa mediante una votazione in trentesimi per gli esami e in centodecimi per la prova finale, con eventuale lode; comma 1, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, sono indicati il settore o i settori scientifico-disciplinari di riferimento e il relativo ambito disciplinare. 1, o. (GU Serie Generale n.266 del 12-11-2004) note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/11/2004 . Per conseguire la laurea lo studente deve aver acquisito 180 crediti, comprensivi di quelli relativi alla conoscenza obbligatoria, oltre che della lingua italiana, di una lingua dell’Unione europea, fatte salve le norme speciali per la tutela delle minoranze linguistiche. 6, comma 2 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270. Le disposizioni del presente Regolamento trovano applicazione per gli studenti immatricolati Università degli Studi del Sannio di Benevento | Decreto Ministeriale del 22 ottobre 2004, n. 270 | | Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. (Articolo presente solo nel Decreto sulle Classi di laurea magistrale.) Il corso di specializzazione ha l’obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell’esercizio di particolari attività professionali e può essere istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell’Unione europea. Il decreto 22 ottobre 2004, n. 270 interviene a modifica del regolamento recante norme sull'autonomia scolastica degli atenei di cui al decreto 3 novembre 1999, n. 509. DECRETO 22 ottobre 2004, n. 270 Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. I regolamenti didattici di ateneo disciplinano le modalità con cui le università rilasciano, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, un certificato che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai Paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo. Per essere ammessi ad un corso di laurea occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo. 4. (Requisiti di ammissione ai corsi di studio). 1, comma 4 del decreto interministeriale 26 maggio 2009, n. 87, la classe delle lauree magistrali a ciclo unico in Conservazione e Decreto 3 novembre 2004 Ministero dell' Interno. 1. Art. Gli studi compiuti per conseguire i diplomi universitari in base ai previdenti ordinamenti didattici sono valutati in crediti e riconosciuti dalle università per il conseguimento della laurea di cui all’articolo 3, comma 1. Con apposite deliberazioni le università attivano i corsi di studio nel rispetto dei requisiti strutturali, organizzativi e di qualificazione dei docenti dei corsi determinati con decreto del Ministro nell’osservanza degli obiettivi e dei criteri della programmazione del sistema universitario, previa relazione favorevole del Nucleo di valutazione dell’università. I corsi di laurea magistrale possono essere istituiti con il concorso di una o piu' facolta' dello stesso ateneo ovvero, sulla base di specifica convenzione, con il concorso delle facolta' di piu' Art. Decreto 22 ottobre 2004, n. 270: “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”. In deroga al comma 2, e all’articolo 7, comma 2, i decreti ministeriali possono prevedere l’ammissione ad un corso di laurea magistrale con il possesso del diploma di scuola secondaria superiore, esclusivamente per corsi di studio regolati da normative dell’Unione europea che non prevedano, per tali corsi, titoli universitari di primo livello, ovvero, fermo restando il periodo formativo iniziale comune di cui all’articolo 11, comma 7, lettera a), per i corsi di studio finalizzati all’accesso alle professioni legali. Il presente decreto definisce, ai sensi dell'articolo 4 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, le classi dei corsi di laurea individuate nell’allegato, che ne costituisce parte integrante, e si applica a tutte le università statali e non statali, ivi comprese le università (Articolo presente solo nel Decreto sulle Classi di laurea magistrale.) 4. 9 del decreto ministeriale del 22 ottobre 2004, n. 270, e dei decreti ministeriali del 16 marzo 2007 concernenti la determinazione delle classi delle lauree e delle lauree magistrali universitarie, sono emanate le linee guida di cui agli allegati 1, 2, 3, che costituiscono parte integrante del presente decreto, per l'istituzione e l'attivazione, da parte delle Università, dei corsi di studio. 10. 5. 7. In particolare, in attuazione dell’articolo 1, comma 15, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, le università possono attivare, disciplinandoli nei regolamenti didattici di ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello. VISTO il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, concernente “Modifiche al regolamento Recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509” Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25; Abstract: Il decreto 22 ottobre 2004, n. 270 interviene a modifica del regolamento recante norme sull'autonomia scolastica degli atenei di cui al decreto 3 novembre 1999, n. 509.

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